Sez. 2, Sentenza n. 2082 del 04/08/1967 (Rv. 329189 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI AGRICOLI - DECORRENZA - DISCIPLINA - ANNO DI ASSICURAZIONE - NOZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI AGRICOLI - DECORRENZA - DISCIPLINA - ANNO DI ASSICURAZIONE - NOZIONE.*
L'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli e operante dal 26 gennaio 1956 ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.l. 23 gennaio 1956, n. 23,(il quale soltanto dispone l'Obbligo del versamento dei relativi contributi assicurativi per i lavoratori suddetti) ed e disciplinata dal R.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, avendo la legge del 29 aprile 1949, n. 264, (art. 32, a) esteso al settore agricolo l'Obbligo di Assicurazione contro la disoccupazione involontaria, gia disposto per il settore industriale dal suddetto decreto del 1939, senza tuttavia sancire anche l'Obbligo correlativo del versamento dei contributi. A norma dell'art. 19 R.d.l., n. 636 del 1939 - che riconosce il diritto all'indennita di disoccupazione all'assicurato, il quale possa far valere almeno due anni di Assicurazione o almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione involontaria- e delle Disposizioni regolamentari in materia di Assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli (artt. 2 lett. B, 3 e 6, ult. Comma, del regolamento 24 ottobre 1955, n. 1323, per l'esecuzione della legge n. 264 del 1949), per anno deve intendersi l'anno solare e non l'annata agraria.*
Riferimenti normativi: Legge 23/01/1956 num. 23 art. 3, Legge 23/01/1956 num. 23 art. 4, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 19, Legge 24/10/1955 num. 1323 art. 2, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST., Legge 24/10/1955 num. 1323 art. 3, Legge 24/10/1955 num. 1323 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)