Sez. L, Sentenza n. 5303 del 16/06/1987 (Rv. 453880 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI RAPPORTI ILLEGITTIMAMENTE STIPULATI A TERMINE - DOMANDA DEL LAVORATORE DI ACCERTAMENTO DI TALE ILLEGITTIMITÀ - AZIONE DI NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE IN CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - PRESCRIVIBILITÀ DELL'AZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - POSSIBILITÀ DI FARLI VALERE SOLO DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE - SUSSISTENZA - CREDITI DI LAVORO - AZIONABILITÀ - DECORRENZA DALLA FORMAZIONE DI DETTO GIUDICATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI RAPPORTI ILLEGITTIMAMENTE STIPULATI A TERMINE - DOMANDA DEL LAVORATORE DI ACCERTAMENTO DI TALE ILLEGITTIMITÀ - AZIONE DI NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE IN CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - PRESCRIVIBILITÀ DELL'AZIONE - ESCLUSIONE - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - POSSIBILITÀ DI FARLI VALERE SOLO DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE - SUSSISTENZA - CREDITI DI LAVORO - AZIONABILITÀ - DECORRENZA DALLA FORMAZIONE DI DETTO GIUDICATO.*
Nell'ipotesi in cui singoli contratti di lavoro a tempo determinato siano illegittimi in sè e per sè (indipendentemente dalla appartenenza ad una serie) perché violino il disposto dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962, non ricorrendo alcuna di quelle eccezionali situazioni di fatto che consentono l'apposizione del termine al contratto di lavoro, la domanda con cui il lavoratore tende all'accertamento di tale illegittimità si configura come Azione di nullità (parziale) di ciascuno dei negozi stipulati nella Forma del contratto a termine con conseguente trasformazione degli stessi in contratti di lavoro a tempo indeterminato; consegue che - in ragione della generale disciplina dettata dall'art. 1422 cod. civ. - tale Azione non è soggetta a prescrizione e quindi, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accerti l'illegittimità dell'apposizione del termine e che costituisce il presupposto necessario per poter far valere (ex nunc), contro l'anteriore assetto formale, i diritti che discendono dal contratto a tempo indeterminato, comincia a decorrere il termine per l'esperibilità di azioni e domande conseguenziali, quali quelle di natura retributiva. (V 6696/83, mass n 431417).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)