Sez. L, Sentenza n. 5783 del 22/12/1989 (Rv. 464688 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA NULLITÀ DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA NULLITÀ DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
La prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in costanza di rapporto, ove quest'ultimo non sia caratterizzato dalla applicabilità del regime della cosidetta stabilità reale, applicabilità che va correlata al concreto atteggiarsi del rapporto e alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento. Pertanto, nell'ipotesi di una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato, destinati, in ragione della loro configurazione formale, ad esaurirsi alla scadenza del termine senza nessuna garanzia in ordine alla loro riattivazione, deve ritenersi che non decorra la prescrizione dei crediti del lavoratore, anche se successivamente viene accertata in giudizio la nullità del termine e, quindi, l'esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato, eventualmente munito di stabilità per la ricorrenza dei requisiti dimensionali posti dalla legge, giacché si tratta pur sempre di una fictio iuris, inidonea a rimuovere ex post la realtà anteriore di precarietà del rapporto. (V 6696/83, mass n 431417; (Conf 5303/87, mass n 453880).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)