Sez. 3, Sentenza n. 5722 del 29/10/1981 (Rv. 416417 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 N. 1 - STATO DI NECESSITÀ - INVOLONTARIETÀ - DEDUZIONE DELLO STATO DI NECESSITÀ SUL PRESUPPOSTO DELLE PRECARIE CONDIZIONI EDILIZIE DELL'APPARTAMENTO OCCUPATO - MANCATO RICORSO ALLO STRUMENTO PREVISTO DALL'ART. 41 DELLA LEGGE N. 253 DEL 1950 - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 N. 1 - STATO DI NECESSITÀ - INVOLONTARIETÀ - DEDUZIONE DELLO STATO DI NECESSITÀ SUL PRESUPPOSTO DELLE PRECARIE CONDIZIONI EDILIZIE DELL'APPARTAMENTO OCCUPATO - MANCATO RICORSO ALLO STRUMENTO PREVISTO DALL'ART. 41 DELLA LEGGE N. 253 DEL 1950 - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il mancato ricorso, da parte del conduttore di immobile bisognevole di opere di manutenzione importanti ed improrogabili, allo strumento previsto dall'art. 41 della legge 23 maggio 1950 n. 253 non costituisce "atto o fatto volontario" idoneo a precludere a detto conduttore di recedere dal contratto di locazione di un immobile di sua proprietà ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, ove l'immobile locato, che egli intende riottenere per adibirlo a propria abitazione, necessiti anch'esso di analoghe riparazioni, del pari eseguibili in suo danno ai sensi dello stesso art. 41 della legge n. 253 del 1950. (V 1229/81, mass n 411809; (V 1017/81, mass n 411547).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)