diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1229 del 03/03/1981 (Rv. 411809 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411809-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE.*

L'atto o il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di opporsi alla proroga legale del contratto e quello che sia da lui maliziosamente preordinato a creare lo stato di necessita ovvero si concreti in un comportamento inescusabile del locatore stesso, onde l'atto o il fatto volontario di costui non osta a far valere l'opposizione alla proroga quando trovi la sua ragion d'essere in giustificate esigenze di qualsiasi natura, comprese quelle di carattere economico, sempre che trattisi di esigenze meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza. (Conf 5356/80, mass n 409235; (Conf 4291/80, mass n 408160; (Conf 3454/80, mass n 407295).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)