diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6415 del 03/12/1981 (Rv. 417226 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE DI OPPORSI ALLA PROROGA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417226-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE DI OPPORSI ALLA PROROGA - CONDIZIONI.*

L'art. 1 comma secondo lettera a) del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, richiamato dal successivo art. 3 lettera C), riguardante la esclusione della proroga dei contratti di affitto dei fondi rustici, va interpretato - anche in relazione all'art. 1 comma terzo legge n. 505 del 1950 e tenuto conto della nozione di coltivatore diretto ex art. 1647 cod. civ. - nel senso che il diritto di opporsi alla proroga spetta al concedente che si dedichi o si sia dedicato nel passato in modo stabile e continuativo, pur se non in modo esclusivo, al lavoro agricolo e la capacità lavorativa sua e della famiglia sia tale da potere soddisfare alle esigenze della lavorazione del fondo in via prevalente - e cioè superiore alla metà - rispetto alla mano d'opera estranea impiegata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 3, Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)