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Sez. 2, Sentenza n. 344 del 10/02/1972 (Rv. 356219 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ENTITA DELL'EFFETTO INVALIDANTE DELLE INFERMITA DENUNCIATE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356219-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ENTITA DELL'EFFETTO INVALIDANTE DELLE INFERMITA DENUNCIATE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Costituisce un tipico accertamento di fatto il giudizio, espresso dal giudice di merito, sull'entita dell'effetto invalidante delle infermita denunciate dall'assicurato. Un giudizio siffatto si sottrae, percio al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione, ove sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, che consenta di identificare il processo logico che, attraverso la valutazione globale di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, ha condotto il giudice del merito a formarsi il convincimento posto a base della decisione. (Conf 3248'68, mass n 336207).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)