Sez. 1, Sentenza n. 3053 del 09/05/1981 (Rv. 413615 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - SUBAPPALTO DI OPERE STRADALI - BENEFICIO FISCALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA - INCLUSIONE - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - SUBAPPALTO DI OPERE STRADALI - BENEFICIO FISCALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA - INCLUSIONE - LIMITI.*
A norma dell'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, sul piano di costruzioni stradali e autostradali, la quale prevede la esenzione da ogni tributo statale e locale per tutti gli Atti occorrenti alla attuazione della legge stessa, il requisito dell'occorrenza deve essere inteso in senso non puramente tecnico-economico, ma anche giuridico; di modo che lo stesso va escluso in relazione ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i quali, per non avere ricevuto, da parte della cosiddetta 'stazione appaltantè la approvazione prevista dall'art 339 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 n 2248 allegato F, devono essere ritenuti contra legem. Ne tale principio soffre deroga per il caso di contratti di subappalto per l'esecuzione di 'movimenti di terrà , perche l'art 339, comma secondo, citato, esclude l'Obbligo dell'approvazione amministrativa solo per la diversa ipotesi in cui detti movimenti vengano attuati in forza di contratti di lavoro autonomo con il sistema del cottimo. (V 2004/80, mass n 405636; (Conf 2165/79, mass n 398514; (Conf 5348/78, mass n 395121).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)