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Sez. 1, Sentenza n. 2004 del 26/03/1980 (Rv. 405636 - 01)

STRADE - APPALTO PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - CONTRATTO DI SUBAPPALTO AVENTE AD OGGETTO MOVIMENTI DI TERRA O NECESSARIO PER LA SPECIALIZZAZIONE DEI RELATIVI LAVORI - BENEFICI FISCALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - CONDIZIONE - CONTRATTO 'OCCORRENTÈ ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - REQUISITI - APPROVAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - ESTREMI - APPROVAZIONE GENERICA, SUCCESSIVA AL SUBAPPALTO O IN FORMA VERBALE - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1980-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405636-01

STRADE - APPALTO PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - CONTRATTO DI SUBAPPALTO AVENTE AD OGGETTO MOVIMENTI DI TERRA O NECESSARIO PER LA SPECIALIZZAZIONE DEI RELATIVI LAVORI - BENEFICI FISCALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - CONDIZIONE - CONTRATTO 'OCCORRENTÈ ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - REQUISITI - APPROVAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - ESTREMI - APPROVAZIONE GENERICA, SUCCESSIVA AL SUBAPPALTO O IN FORMA VERBALE - INIDONEITA.*

Il contratto di subappalto di opere stradali od autostradali, ancorche abbia ad oggetto movimenti di terra, ovvero si renda necessario per l'obiettiva specializzazione dei relativi lavori, puo considerarsi 'occorrentè alla realizzazione delle opere medesime, e, come tale, ammesso ai benefici fiscali di cui allo art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, solo qualora sia stato stipulato nell'osservanza dell'art 339 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato F, il quale prescrive l'approvazione della stazione appaltante per ogni subappalto di opere pubbliche, con la sola esclusione dei movimenti di terra che siano affidati a terzi con il diverso sistema del cottimo che e caratterizzato dal fatto che il cottimista, a differenza del subappaltatore, manca di organizzazione imprenditoriale e non assume ne il rischio ne il risultato delle energie lavorative impiegate. Detta approvazione deve essere specifica, preventiva, e redatta per iscritto, sicche va ritenuta inidonea, al fine indicato, un'approvazione generica, non riferita ad un determinato contratto, ovvero successiva alla stipulazione del subappalto, ovvero concessa in Forma verbale. (V 2165/79, mass n 398514; (V 6160/78, mass n 395991; (V 5293/78, mass n 395061; (V 362/78, mass n 389663).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)