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Sez. 1 - , Ordinanza n. 35298 del 30/11/2022 (Rv. 666455 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Momento del trasferimento dei beni all’assuntore - Interpretazione del provvedimento di omologazione - Necessità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666455-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE

In tema di concordato fallimentare, l'immediatezza dell'effetto traslativo in favore dell'assuntore in concomitanza con l'omologazione non rappresenta una caratteristica imprescindibile della fattispecie, sicché spetta al giudice del merito individuare il momento in cui è destinato a prodursi l'effetto in parola, interpretando la proposta di concordato e il provvedimento che vi abbia dato seguito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivata.

Legge Falliment. art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)