Sez. 1, Sentenza n. 4863 del 01/03/2010 (Rv. 612336 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Beni del fallimento - Trasferimento nel patrimonio dell'assuntore - Momento perfezionativo - Sentenza di omologazione - Configurabilità - Successivi provvedimenti integrativi ed attuativi del giudice delegato - Rilevanza - Esclusione - Trasferimento sottoposto a condizione - Esclusione dei suddetti effetti - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE
La sentenza di omologazione del concordato fallimentare con la quale si disponga la vendita di tutti i beni inventariati all'assuntore - rimettendo al giudice delegato l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o attuativi - costituisce titolo diretto ed immediato (segnandone, conseguentemente, il "dies a quo") del trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell'assuntore stesso, così che gli eventuali, successivi provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 136, terzo comma, della legge fall. (ivi compresa la specifica descrizione dei beni trasferiti, necessaria per la trascrizione) si configurano come atti meramente esecutivi, dovuti dal giudice delegato nell'esercizio del potere-dovere di sorvegliare l'esecuzione del concordato, finché questo non abbia ricevuto integrale attuazione. Tuttavia, tali effetti non si verificano qualora, come nella specie, il trasferimento all'assuntore sia sottoposto alla condizione sospensiva del regolare adempimento degli obblighi concordatari assunti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 130, Legge Falliment. art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)