Sez. U, Sentenza n. 5995 del 17/04/2012 (Rv. 622063 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sentenza penale di condanna in ordine ai medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare - Decisione disciplinare per i medesimi fatti adottata prima del passaggio in giudicato della sentenza penale - Mancata sospensione del procedimento disciplinare - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, la mancata sospensione del giudizio e l'irrogazione di una sanzione in pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti che successivamente si concluda con una pronuncia di condanna non determina nullità deducibili dall'incolpato, poiché l'obbligo di sospensione si impone proprio per evitare il contrasto tra il giudicato penale e la decisione disciplinare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)