Sez. L, Sentenza n. 12631 del 15/11/1999 (Rv. 531122 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione cautelare - Fondamento - Equiparazione alla sospensione disciplinare - Esclusione - Applicabilità dell'art. 7 Statuto lavoratori - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
La sospensione cautelare, istituto diverso dalla sospensione disciplinare, anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto, costituisce legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale in pendenza dell'accertamento di possibili responsabilità disciplinari o penali del dipendente, per il tempo necessario all'esaurimento del procedimento in sede penale o disciplinare. Consegue che alla sospensione cautelare non trova applicazione l'art. 7 della legge n. 300 del 1970, che procedimentalizza l'esercizio del (solo) potere disciplinare del datore di lavoro (nel caso di specie, relativo ad un caso di sospensione cautelare prevista dall'art. 95 del Regolamento del personale del Banco di Sicilia, la S.C. ha ritenuto insussistente l'obbligo per il datore di lavoro di una formale contestazione dell'addebito).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)