diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12481 del 25/08/2003 (Rv. 566257 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione cautelare - Fondamento - Equiparazione alla sospensione disciplinare - Esclusione - Applicabilità dell'art. 7, quarto comma, legge n. 300 del 1970 - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566257-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

Mentre la sospensione prevista dall'art. 7, quarto comma, della legge n. 300 del 1970, è un provvedimento di natura disciplinare, la sospensione cautelare è una misura di carattere provvisorio e strumentale all'accertamento dei fatti relativi alla violazione da parte del lavoratore degli obblighi inerenti al rapporto, che esaurisce i suoi effetti con l'adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi; di conseguenza, il disposto dell'art. 7 cit., che pone il limite di dieci giorni alla sospensione disciplinare, non trova applicazione all'ipotesi della sospensione cautelare, che non ha natura disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)