Sez. L, Sentenza n. 4665 del 09/09/1985 (Rv. 442117 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - DISCIPLINA COLLETTIVA - ESCLUSIONE DI VOCI RETRIBUTIVE AVENTI CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - DISCIPLINA COLLETTIVA - ESCLUSIONE DI VOCI RETRIBUTIVE AVENTI CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Poiché il principio di onnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell'ordinamento, ma risulta da questo adottato soltanto in alcune ipotesi, in virtù di espressa previsione di norme imperative, è valida per la Determinazione della retribuzione, da tenere presente per il calcolo del compenso per lavoro straordinario, una disciplina collettiva (cui è equiparabile il regolamento del personale di un ente) che, pur escludendo dalla retribuzione-base voci retributive aventi carattere fisso e continuativo, assicuri al lavoratore, mediante la previsione di una maggiorazione più alta di quella legale (dieci per cento ex art. 5 R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692), un trattamento non inferiore a quello derivante dall'applicazione della percentuale di maggiorazione legale sulla ordinaria retribuzione. (V 1480/85, mass n 439494; (V 2183/84, mass n 434219; (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433233; (V 6681/83, mass n 431405).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)