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Sez. 5, Sentenza n. 15061 del 02/03/2011 Ud. (dep. 13/04/2011) Rv. 250091 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Esercizio dell'azione penale - Non definitività della sentenza dichiarativa del fallimento - Legittimità.
Stato
decisa il 2011-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250091-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

L'azione penale per i reati di bancarotta può essere legittimamente esercitata, nei casi previsti dall'art. 238, comma secondo, legge fall., anche prima della definitività della sentenza di fallimento e indipendentemente dal fatto che non siano decorsi i termini per la presentazione avverso la stessa del reclamo da parte dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 238 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)