Sez. 5, Sentenza n. 21288 del 16/04/2007 Cc. (dep. 31/05/2007) Rv. 236925 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Reati fallimentari - Sussistenza dei presupposti di cui all'art. 238, comma secondo, L. fall. - Applicazione della regola di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., con riguardo ai reati fallimentari nei casi in cui sussistano i presupposti di applicazione dell'art. 238, comma secondo, L. fall., deve riguardarsi alla condotta e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza, ancorché quest'ultima costituisca momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare, considerato che il legislatore, con la previsione di cui all'art. 238, comma secondo, L. fall. - in deroga ai principi generali - consente, nelle ipotesi ivi tassativamente previste, l'esercizio dell'azione penale prima della dichiarazione di fallimento, con ciò attribuendo rilevanza, ai limitati fini di ordine processuale, non già al fatto illecito completo in tutti i suoi elementi, ma anche alla probabile lesione degli interessi dei creditori in presenza di una condotta ancora carente del crisma giudiziale dichiarativo dell'insolvenza. Ne deriva che in tali casi l'assenza della declaratoria fallimentare, così come non costituisce ostacolo alla applicazione delle misure cautelari, nemmeno impedisce l'operatività della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 238, Legge Falliment. art. 238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)