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Sez. 1, Sentenza n. 3403 del 23/03/1995 (Rv. 491371 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - REGIME TRANSITORIO | Nuda proprietà - Trasferimento per causa di morte nella vigenza del R.D. n. 3270 del 1923 - Imposta correlata alla cessazione dell'usufrutto - Applicabilità - Limite temporale.
Stato
decisa il 1995-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491371-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - REGIME TRANSITORIO

Nella ipotesi di trasferimento della nuda proprietà per causa di morte nella vigenza del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270, recante la legge tributaria sulle successioni, l'imposta correlata alla cessazione dell'usufrutto (art. 24 citato R.D.) si applica soltanto se la consolidazione dell'usufrutto si si verificata prima della entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, ancorché l'obbligo strumentale della denuncia sia stato adempiuto successivamente; non si applica, invece, se la consolidazione si sia verificata in epoca successiva all'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 637 del 1972 e ciò per disposizione espressa dall'art. 61 del d.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 637 CORTE COST., DPR 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)