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Sez. 5, Sentenza n. 25095 del 07/05/2004 Cc. (dep. 03/06/2004) Rv. 229876 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE | Termine di fase successivo alla pronuncia di primo grado - Condanna per più reati avvinti dal vincolo della continuazione - Riferimento, ai fini dell'individuazione del termine, alla sanzione irrogata per i singoli reati per cui sia stata disposta e non abbia perso efficacia la custodia cautelare - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229876-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE

Il principio per cui - ai fini dell'individuazione della durata dei termini massimi di custodia cautelare nelle fasi successive alla pronuncia della sentenza di primo grado (art. 303, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.) -, occorre avere riguardo, nel caso di condanna per più reati avvinti dal vincolo della continuazione, non alla pena inflitta per l'intero reato continuato, ma alla pena inflitta per i reati per i quali sia stata disposta e non abbia perso efficacia la misura della custodia cautelare, non trova applicazione nel caso in cui tutti i reati unificati, quoad poenam, con la sentenza di condanna risultino sorretti da un comune e fondato titolo custodiale, sicchè nessuna conseguenza può derivare dal fatto che essi siano avvinti dal vincolo della continuazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)