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Sez. U, Sentenza n. 1 del 26/02/1997 Cc. (dep. 27/06/1997) Rv. 207939 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Condanna per più reati legati dalla continuazione - Persistente efficacia della custodia cautelare solo per alcuni di detti reati - Nozione di condanna ai fini del decorso dei termini massimi di custodia cautelare - Ragione.
Stato
decisa il 1997-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207939-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

Ai fini sia dell'articolo 303, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., sia dell'art. 300, comma quarto, stesso codice, nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, per alcuni dei quali soltanto (nella specie per i reati satelliti) mantenga efficacia la custodia cautelare, per "condanna" e per "pena inflitta" devono, rispettivamente, intendersi la condanna e la pena inflitte per questi ultimi reati, e non la condanna e la pena inflitte per l'intero reato continuato, in quanto l'unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va affermata là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della "ratio" del reato continuato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)