Sez. 1, Sentenza n. 1893 del 15/02/1992 (Rv. 475751 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Maggior somma riconosciuta all'espropriato - Condanna dell' espropriante al deposito presso la Cassa depositi e prestiti - Nonostante richiesta dell'espropriato di condanna al pagamento direttamente in suo favore - Vizio di extrapetizione - Configurabilità - Esclusione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Con riguardo al giudizio d'opposizione contro la stima dell'indennità espropriativa effettuata in sede amministrativa, la pronuncia di condanna dell'espropriante al deposito della maggior somma riconosciuta all'espropriato presso la Cassa depositi e prestiti non incorre in extrapetizione, per il fatto che l'espropriato medesimo abbia chiesto detta condanna direttamente in suo favore, considerato che quel deposito integra un "quid minus" rispetto alla pretesa dell'opponente e peraltro costituisce modalità obbligatoria per l'adempimento del debito indennitario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)