Sez. 1, Sentenza n. 5887 del 12/06/1998 (Rv. 516426 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Reclamo avverso il decreto del giudice delegato liquidativo del compenso per attività professionale svolta da un avvocato in favore del fallimento - Poteri del tribunale fallimentare - Acquisizione ai fini della decisione di atti o documenti relativi alla procedura fallimentare anche un mancanza di contraddittorio sul punto - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il tribunale fallimentare competente, a norma dell'art. 26 legge fallimentare, a decidere sui reclami contro i decreti del giudice delegato, è l'organo preposto al fallimento e "investito dell'intera procedura" a norma dell'art. 23 legge fallimentare, perciò ben può porre a fondamento delle proprie decisioni la conoscenza ufficiale di ogni atto o documento ad essa relativa, pure se quell'atto o documento non abbia formato oggetto di contraddittorio nel procedimento in camera di consiglio. (Nella specie, proposto reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di liquidazione del compenso in favore di un avvocato che aveva assistito il fallimento in alcune controversie, il Tribunale fallimentare, in sede di reclamo, aveva acquisito documentazione formata dal curatore relativa ai compensi percepiti dallo stesso difensore per altre prestazioni professionali rese in favore del fallimento ed aveva poi deciso sul reclamo senza ammettere al contraddittorio il reclamante in ordine alla documentazione suddetta; la S.C., in attuazione del principio sopraesposto, ha rigettato il ricorso ex. art. 111 Cost. proposto avverso il decreto del Tribunale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)