Sez. 1, Sentenza n. 14157 del 14/11/2001 (Rv. 550251 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Impugnazione - Rito camerale - Principio del contraddittorio ai fini della utilizzazione dei documenti prodotti - Applicabilità - Condizioni per l'osservanza - Possibilità concessa alla parte di approntare, in relazione ad essi, le sue difese - Sufficienza - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nel procedimento camerale "ex" art. 737 cod. proc. civ. - con cui si svolge, stante l'espresso richiamo alla norma del codice di rito contenuto nell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero -, affinché il principio del contraddittorio possa dirsi rispettato è necessario, ma nel contempo sufficiente, che gli scritti e i documenti prodotti da una delle parti, ed acquisiti al fascicolo d'ufficio, siano posti a disposizione della controparte e che, in relazione al contenuto di essi, a quest'ultima venga offerta la possibilità di approntare le sue difese. (Nella specie il prefetto, sebbene non costituitosi in giudizio, aveva inviato una memoria con allegati documenti, sui quali il ricorrente aveva avuto la possibilità di interloquire; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che l'utilizzazione di tali documenti da parte del giudice ai fini della decisione di merito integrasse la lamentata violazione del contraddittorio).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)