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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25061 del 11/12/2015 (Rv. 638032 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione stradale - Instaurazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - Disciplina applicabile - Rito del lavoro - Appello irritualmente proposto con citazione - Deposito tempestivo in cancelleria - Necessità - Omissione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2015-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638032-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicchè l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumento comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 41, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 146 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)