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Sez. L, Sentenza n. 14401 del 10/07/2015 (Rv. 636063 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appello proposto nella forma della citazione - Deposito in cancelleria nel termine previsto dall'art. 434, comma 2, c.p.c. civ. - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636063-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello non ritenendo scusabile l'errore indotto dall'art. 134 del d.lgs. n. 30 del 2005, norma dichiarata costituzionalmente illegittima anteriormente alla pronuncia di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)