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Sez. 3, Sentenza n. 19150 del 29/09/2005 (Rv. 583829 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Surrogazione legale dell'Inail ex art. 1916 cod. civ. ed azione diretta di regresso ex artt. 10 - 11 d.P.R. 1124/1965 - Estensione al danno biologico - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583829-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

L'istituto gestore delle assicurazioni sociali (INAIL) non ha azione diretta di regresso (ex artt. 10 ed 11 d.P.R. 1124/1965) nè può surrogarsi (ex art. 1916 cod. civ.) nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona, senza che vi sia possibilità di scindere, all'interno di questo, le varie componenti ed i relativi risarcimenti, in quanto la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile nè al danno biologico nè a quello morale, essendo le indennità previste dal citato d.P.R. 1224/1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato e non assumendo alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)