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Sez. 2, Sentenza n. 4046 del 16/04/1991 (Rv. 471695 - 01)

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Ratifica | Atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal "falsus procurator" - Ratifica - Effetto retroattivo ex art. 1399 secondo comma cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471695-01

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Ratifica

La ratifica di un atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal "falsus procurator" non ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 1399, secondo comma, cod. civ., in quanto a tale atto non avente natura negoziale la disciplina dei contratti non è applicabile né in via diretta, per effetto del rinvio di cui all'art. 1324 cod. civ., né in via analogica ostandovi la mancanza della "eadem ratio".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)