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Sez. 3, Sentenza n. 900 del 18/01/2005 (Rv. 581162 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Provenienza da un "falsus procurator" - Non ratificabilità - Inapplicabilità dell'art. 1324 cod. civ. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581162-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto che può essere compiuto o direttamente dal titolare del diritto o da un suo rappresentante e, per la sua natura meramente intimatoria e non negoziale, non è soggetto all'applicazione dell'art. 1324 del cod. civ. che estende ai soli atti unilaterali patrimoniali negoziali la disciplina dei contratti; pertanto, non è possibile configurare la ratifica di un atto di costituzione in mora compiuto da un "falsus procurator" perchè in tal modo in conseguenza dell'effetto retroattivo dell'istituto (art. 1399, secondo comma, cod. civ.) si otterrebbe il risultato di eludere le norme sulla prescrizione, inderogabili dai privati perchè d'ordine pubblico (art. 2936 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)