Sez. 1, Sentenza n. 2736 del 21/04/1983 (Rv. 427638 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIBILITÀ - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIBILITÀ - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
A seguito della nuova formulazione degli artt. 235 e 269 cod. civ. dopo la riforma del diritto di famiglia, le prove ematologiche e genetiche non solo hanno dignità probatoria pari a quella di tutte le fonti di convincimento, ma possono formare oggetto di richiesta di prova, come gli altri mezzi istruttori e non soltanto di istanza diretta a sollecitare l'Esercizio di un potere proprio del giudice, con la conseguenza che, a differenza di quanto accade per l'ispezione giudiziale, esige una adeguata motivazione il diniego di ammissibilità di tali prove in tema di disconoscimento di paternità o di dichiarazione di filiazione naturale. Ciò, comunque, non esclude che il giudice del merito - come per gli altri mezzi istruttori - non sia tenuto ad ammettere dette prove, non solo quando mancano le condizioni perché esse siano tecnicamente espletabili, ma anche se le stesse non siano rilevanti o sia stata raggiunta la prova dei fatti di cui si discute. (V 3344/82, mass n 421324; (V 4546/81, mass n 415259; (V 6400/80, mass n 410149; (V 6400/80, mass n 410148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)