Sez. 1, Sentenza n. 4546 del 13/07/1981 (Rv. 415259 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIBILITA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - SUFFICIENZA DELLE ALTRE PROVE - PROVA EMATOLOGICA - DINIEGO - LICEITA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIBILITA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - SUFFICIENZA DELLE ALTRE PROVE - PROVA EMATOLOGICA - DINIEGO - LICEITA.*
La prova ematologica, anche se idonea a causa dei progressi scientifici a fornire validi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternita, e soggetta alla regola dell'apprezzamento della sua necessita da parte del giudice del merito, rispetto alle altre fonti probatorie eventualmente gia acquisite e, pertanto, correttamente il giudice non l'ammette quando vi siano altre prove ritenute sufficienti a giustificare la decisione adottata. (nella specie i giudici del merito avevano respinto l'istanza di ammissione della prova ematologica, ritenendo sufficientemente provato, attraverso le altre risultanze acquisite, il rapporto di paternita). (V 6400/80, mass n 410148 e 410149).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)