Sez. 1, Sentenza n. 3344 del 01/06/1982 (Rv. 421324 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - EMATOLOGICA - AMMISSIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - EMATOLOGICA - AMMISSIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il carattere non più eccezionale della prova ematologica, per effetto del nuovo testo dell'art. 269 secondo comma cod. civ. circa la ammissibilità di ogni mezzo istruttorio, non implica che tale prova debba essere necessariamente disposta, rientrando nella facoltà del giudice del merito, di escluderne la Rilevanza, quando si sia già formato un sicuro convincimento alla stregua degli elementi acquisiti. (Conf 6217/80, mass n 409946; (Conf 332/80, mass n 403718).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)