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Sez. 3, Sentenza n. 4538 del 11/10/1978 (Rv. 394210 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - RAPPORTO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI TRA DUE SOGGETTI - COMUNICAZIONE RISERVATA DELL'UNO ALL'ALTRO DI NOTIZIE LESIVE DELLA REPUTAZIONE ECONOMICA DI UN TERZO - RESPONSABILITA DELL'AUTORE DELLA COMUNICAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394210-01

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - RAPPORTO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI TRA DUE SOGGETTI - COMUNICAZIONE RISERVATA DELL'UNO ALL'ALTRO DI NOTIZIE LESIVE DELLA REPUTAZIONE ECONOMICA DI UN TERZO - RESPONSABILITA DELL'AUTORE DELLA COMUNICAZIONE - CONDIZIONI.*

Poiche il principio del neminem laedere, di cui all'art 2043 cod civ, impone, anche nell'Esercizio di un diritto soggettivo, di osservare, nel grado che in concreto si rende necessario, prudenza e diligenza nello svolgimento dell'attivita al riguardo posta in essere, si da non arrecare ad altri danno ingiusto (nel suo duplice aspetto di danno prodotto contra ius e di danno non iure, cioe in assenza di cause giustificative), la comunicazione fatta da un soggetto ad un altro e ad esso riservata, nell'ambito di rapporti tra loro intercorrenti, di notizie lesive della reputazione economica altrui (cioe di quella di un imprenditore commerciale nella esplicazione dell'attivita economica), puo dar luogo a responsabilita di chi tale comunicazione abbia fatto con colpa (nella specie: notizie inesatte circa la liquidita monetaria e la solvibilita). (V 3045/72, mass n 360813; (V 2135/72, mass n 359388; (V 1952/72, mass n 359057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)