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Sez. 3, Sentenza n. 3045 del 13/10/1972 (Rv. 360813 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - OFFESA ALLA ALTRUI REPUTAZIONE CONTENUTA IN UNA LETTERA DIRETTA IN BUSTA CHIUSA AD UNA SOLA PERSONA - DIFFAMAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DIVULGAZIONE DEL CONTENUTO DELLA LETTERA PER ESCLUSIVA INIZIATIVA DEL DESTINATARIO - IRRILEVANZA - DANNO RISARCIBILE - LIMITAZIONE AL DANNO PATRIMONIALE.*
Stato
decisa il 1972-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360813-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - OFFESA ALLA ALTRUI REPUTAZIONE CONTENUTA IN UNA LETTERA DIRETTA IN BUSTA CHIUSA AD UNA SOLA PERSONA - DIFFAMAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DIVULGAZIONE DEL CONTENUTO DELLA LETTERA PER ESCLUSIVA INIZIATIVA DEL DESTINATARIO - IRRILEVANZA - DANNO RISARCIBILE - LIMITAZIONE AL DANNO PATRIMONIALE.*

Non si ha comunicazione con piu persone, agli effetti della sussistenza della diffamazione, nel caso di offesa alla altrui reputazione la quale sia contenuta in una lettera diretta 'in busta chiusà ad una sola persona, neppure se questa a sua volta propaghi, comunicando con altri, la medesima offesa; di questa ulteriore attivita non puo, infatti, rispondere l'autore della lettera, a meno che la divulgazione ad opera del terzo (autore diretto dell'illecito) sia stata da lui voluta. Siffatte limitazioni se valgono ad escludere la fattispecie criminosa ipotizzata dalle legge penale, non escludono che si rechi offesa anche comunicando con una sola persona, nel qual caso il risarcimento va limitato al danno patrimoniale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)