Sez. 2, Sentenza n. 960 del 18/02/1986 (Rv. 444481 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - IMPEGNO DEL VENDITORE - ADEMPIMENTO - MODALITÀ - VENDITA DIRETTA DELLA COSA DEL TERZO SENZA INTERVENTO DEL VENDITORE - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - IMPEGNO DEL VENDITORE - ADEMPIMENTO - MODALITÀ - VENDITA DIRETTA DELLA COSA DEL TERZO SENZA INTERVENTO DEL VENDITORE - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Nel caso di vendita, definitiva o preliminare, di cosa altrui, l'Obbligo del venditore o del promittente venditore può essere adempiuto sia mediante l'acquisto della proprietà della cosa da parte di tale soggetto, col successivo trasferimento di essa al promissario acquirente (nell'ipotesi di vendita preliminare), sia mediante la vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore o promissario acquirente, purché tale trasferimento, anche se il venditore o il promittente venditore non sia intervenuto nel relativo contratto, abbia avuto luogo in conseguenza di una attività svolta dallo stesso venditore o promittente, cioè dei rapporti tra questi e il terzo proprietario del bene e in conseguenza dell'adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi assunti nei confronti del venditore o promittente venditore, sia pure con l'intervento in Sede di stipulazione del contratto definitivo del terzo proprietario della cosa, che manifesti la propria volontà di alienare il bene di sua proprietà direttamente al compratore, realizzandosi in tale ipotesi, con l'effetto traslativo della cosa, proprio quel risultato che il promissario acquirente intendeva conseguire e che il promittente venditore si era impegnato di fargli ottenere. (Conf 1116/80, mass n 404600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)