Sez. 2, Sentenza n. 4260 del 08/05/1996 (Rv. 497460 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE | Obbligazioni del promittente venditore - Contenuto - Obbligo di procurare al promittente compratore l'acquisto della proprietà della cosa nel termine stabilito - Modalità.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE
Il promittente venditore di una cosa altrui è obbligato a procurare nel termine fissato l'acquisto della proprietà della cosa medesima al promittente compratore anche quando questo era a conoscenza dell'altruità della cosa ed è, pertanto, inadempiente se non si sia posto nella condizione di stipulare il contratto traslativo con effetti reali entro la data prevista acquistando la cosa o procurando la partecipazione al contratto del proprietario del bene perché vi manifesti il suo consenso a favore del promissario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)