Sez. 2, Sentenza n. 1116 del 14/02/1980 (Rv. 404600 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - IMPEGNO DEL VENDITORE - ADEMPIMENTO - MODALITA - VENDITA DIRETTA DELLA COSA DAL TERZO SENZA INTERVENTO DEL VENDITORE - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - IMPEGNO DEL VENDITORE - ADEMPIMENTO - MODALITA - VENDITA DIRETTA DELLA COSA DAL TERZO SENZA INTERVENTO DEL VENDITORE - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Nel caso di vendita, definitiva o preliminare, di cosa altrui, l'impegno del venditore o del promittente, puo essere adempiuto sia mediante l'acquisto della proprieta della cosa da parte di tale soggetto, col successivo trasferimento di essa al promissario acquirente (nell'ipotesi di vendita preliminare), sia mediante la vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore o promissario acquirente, purche tale trasferimento, anche se il venditore o il promittente non sia intervenuto nel relativo contratto, abbia avuto luogo in conseguenza di un'attivita svolta dallo stesso venditore o promittente, cioe dei rapporti tra questi ed il terzo proprietario del bene ed in conseguenza dell'adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi assunti nei confronti del venditore o promittente. (V 3289/75, mass n 377406; (V 3058/73, mass n 366793).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)