Sez. 1, Sentenza n. 349 del 09/01/2013 (Rv. 624759 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Telefax - Prova dell'invio - Presunzione di avvenuta ricezione - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO
Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente ricevimento, nonché la piena conoscenza di esso da parte del destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione. (Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)