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Sez. 1, Sentenza n. 349 del 09/01/2013 (Rv. 624759 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Telefax - Prova dell'invio - Presunzione di avvenuta ricezione - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624759-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO

Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente ricevimento, nonché la piena conoscenza di esso da parte del destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione. (Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)