Sez. 1, Sentenza n. 11757 del 20/10/1999 (Rv. 530713 - 01)
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI | Comunicazione al destinatario - Invio a mezzo servizio postale - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Prova dell'arrivo a destinazione - Onere della prova - A carico del mittente - Fattispecie.
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI
In tema di presunzione di conoscenza degli atti ricettizi ai sensi dell'articolo 1335 cod.civ., l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario grava sul mittente, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività della presunzione in un caso in cui il nome del destinatario era compreso in una distinta di raccomandate relative a più persone corredata dall'indicazione della città di destinazione ma priva dell'indirizzo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)