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Sez. L, Sentenza n. 6911 del 20/03/2009 (Rv. 607568 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Telefax - Valore probatorio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607568-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO

La riproduzione di un atto mediante telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 cod. civ., e forma piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendola correttamente motivata per aver riconosciuto il predetto valore probatorio ad un atto di giustificazioni di assenza dal lavoro inviato dal lavoratore al proprio datore di lavoro tramite telefax, valorizzando sia la produzione della attestazione della trasmissione del messaggio all'indirizzo telefonico del destinatario, sia la dimostrazione dell'utilizzo dello strumento quale mezzo abituale di comunicazione tra le parti, come confermato anche della indicazione del numero di telefax nella lettera di assunzione del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)