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Sez. 5, Sentenza n. 19008 del 13/03/2014 Ud. (dep. 08/05/2014) Rv. 260003 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Concorso di persone nel reato - Contributo del concorrente esauritosi prima della entrata in vigore di una nuova norma incriminatrice o sanzionatoria - Disciplina applicabile - Disciplina vigente al momento di perfezionamento del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260003-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In tema di successione di leggi penali nel tempo, il concorrente che abbia realizzato un contributo causale interamente esauritosi prima della introduzione di una nuova norma incriminatrice o meramente sanzionatoria è soggetto alla disciplina sopravvenuta, anche se più sfavorevole, quando il reato è pervenuto a consumazione dopo l'entrata in vigore di quest'ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione ai reati di importazione e conseguente detenzione di armi da guerra, nei confronti di imputato che aveva intrapreso trattative con il venditore prima della introduzione della aggravante, e la condotta illecita si era però perfezionata dopo il suo arresto e dopo l'entrata in vigore della nuova norma per effetto dell'apporto di altri concorrenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)