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Sez. 2, Sentenza n. 2248 del 16/02/2012 (Rv. 621564 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Area destinate a parcheggio - Vincolo di destinazione di cui alla legge n. 122 del 1989 - Effetti - Contratto preliminare di vendita dell'area - Impossibilità giuridica dell'oggetto - Sussistenza - Fondamento - Rifiuto del promittente di stipulare il contratto definitivo - Diritto del promissario al risarcimento del danno - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621564-01

URBANISTICA - IN GENERE

La nullità "ipso iure" degli atti di cessione di aree destinate a parcheggio, conclusi in violazione dell'art. 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, discende dal combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 cod. civ., trattandosi di parcheggi soggetti a vincolo di destinazione ed a vincolo di inscindibilità dall'unità principale, cioè "a utilizzazione vincolata" e, al tempo stesso, "a circolazione controllata". Pertanto, il contratto preliminare di compravendita di tali aree è affetto dal vizio di impossibilità giuridica originaria dell'oggetto, ponendosi l'assetto di interessi programmato in contrasto con la norma imperativa suddetta, sicché il promissario acquirente, a fronte di nullità del contratto preliminare ascrivibile non al promittente venditore, ma, per l'appunto, al contrasto con una specifica norma imperativa, non ha diritto al risarcimento del danno conseguente al rifiuto del venditore di prestare il consenso per la stipulazione del contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)