Sez. U, Sentenza n. 12793 del 15/06/2005 (Rv. 581954 - 01)
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani - Vincolo di destinazione "ex lege" - Portata - Art. 18 legge n. 765 del 1967 - Parcheggi realizzati in eccedenza - Vincolo pertinenziale - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE
In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l'originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 com. 6 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)