Sez. 2, Sentenza n. 5755 del 23/03/2004 (Rv. 571422 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Vendita separata di singole unità immobiliari di un fabbricato e delle relative aree accessorie - Vincolo di destinazione a parcheggio dell'area accessoria ex art. 18 legge n. 765/67 - Inosservanza da parte del costruttore - venditore - Conseguenze.
URBANISTICA - IN GENERE
In tema di urbanistica, qualora il costruttore di un edificio proceda alla vendita separata delle singole unità abitative rispetto alle relative alle aree accessorie, la violazione o l'elusione del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio delle aree predette (imposto dall'art. 18 della legge 765/67) determina la nullità delle relative clausole contrattuali, contenute negli atti di vendita degli alloggi, la loro sostituzione con la disciplina legale, il conseguente riconoscimento di un diritto reale d'uso a vantaggio dei proprietari delle singole unità abitative (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie in cui il costruttore - venditore, nella ripartizione separata dell'area accessoria del fabbricato tra i proprietari delle singole unità immobiliari, aveva attribuito ad alcuni di questi un numero di box doppio rispetto ad altri che non ne avevano potuto acquistare nessuno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Cod. Civ. art. 1117, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)