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Sez. 2, Sentenza n. 41 del 05/01/1967 (Rv. 325657 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325657-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - NECESSITA.*

La finalita perseguita dall'art.366 n.5 cod. proc. civ. col disporre la menzione nel ricorso per Cassazione della quietanza del deposito per multa, e consistente nel consentire al controricorrente di verificare, prima di apprestare le sue difese, se il deposito sia stato eseguito tempestivamente e nella misura dovuta, non e soddisfatta da una indicazione che non consenta di individuare l'ufficio del registro presso cui il deposito e stato eseguito. Pertanto la mancata indicazione del detto ufficio del registro rende inammissibile il ricorso, anche se questo contenga l'indicazione della somma versata e del numero di matrice della bolletta di deposito. (Conf.324550 in questa rivista, 2426-65, 1495-64, 2091-65). *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)