Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 16/12/1968 (Rv. 337579 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'IMPORTO DEL DEPOSITO, DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'IMPORTO DEL DEPOSITO, DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il deposito, prescritto dall'art 364 cod proc civ, deve essere anteriore alla proposizione del ricorso e la menzione di esso, da inserirsi obbligatoriamente, a pena d'inammissibilita, nel ricorso, e diretta ad assicurare quell'anteriorita. Tale esigenza e soddisfatta quando venga indicato l'ammontare della somma versata, la data in cui il deposito e avvenuto ed il numero della quietanza che l'ufficio del registro ha rilasciato al depositante. La mancata indicazione dell'ufficio del registro, presso il quale il deposito e stato effettuato, non rende impossibile il soddisfacimento di detta esigenza. (Conf.397-67, massima n. 326304; 2429-66 massima n. 324701; 20886, massima n. 324070; 1635-66 massima n.323240. Contra 41-67, massima n. 325657; 2335-66 massima n.324550; 1311-66, massima n. 322604; 27, massima n.320063. Nella specie, la Corte ha inteso espressamente risolvere il contrasto nel senso indicato nella massima che precede). (conforme alle sentenze n.3909-68, massima n.337416; n.2181-67 massima n. 329338).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)