Sez. 6, Sentenza n. 1404 del 05/07/1967 Ud. (dep. 01/08/1967) Rv. 105154 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO - ESTREMI - ATTO DISCREZIONALE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO - ESTREMI - ATTO DISCREZIONALE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Debbono ravvisarsi gli estremi della figura criminosa prevista nel capoverso dell'art 322, e non di quella prevista nella prima parte di detto articolo, nel caso in cui un privato abbia offerto denaro ad un pubblico ufficiale anche solo per indurlo ad esercitare una sua facolta discrezionale in modo difforme da quello suggerito dalla libera valutazione della situazione concreta. La discrezionalita non si identifica, infatti, con l'arbitrio, e la facolta conferita al pubblico ufficiale di comportarsi in determinate situazioni in base alla equilibrata valutazione delle particolarita del caso, anziche secondo una regola previamente determinata, e la espressione di una attivita psichica cosciente dei suoi fini e non gia di un potere immotivato ed irresponsabile. Pertanto, anche se l'offerta di denaro miri ad indurre il pubblico ufficiale a concedere una qualsiasi agevolazione rientrante nelle sue facolta discrezionali, si versa in tema di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, posto che qualsiasi atto del funzionario nell'Esercizio della sua discrezionalita deve essere libero e spontaneo, dovuto all'equilibrio della sua cosciente Determinazione e non sollecitato con il mezzo illegittimo della corruzione. (seconda parte, sulla nozione di atto contrario ai doveri d'ufficio, (V 103869, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)