diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9389 del 28/07/1988 Ud. (dep. 21/09/1988) Rv. 179218 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - ABUSIVA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA IN CASO DI PRONUNCIA DI SENTENZA DI CONDANNA IN PRIMO GRADO - PERSISTENZA DELLA CONDOTTA ANTIGIURIDICA DELL'AGENTE - UNICITÀ DEL REATO - NON APPLICABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179218-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - ABUSIVA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA IN CASO DI PRONUNCIA DI SENTENZA DI CONDANNA IN PRIMO GRADO - PERSISTENZA DELLA CONDOTTA ANTIGIURIDICA DELL'AGENTE - UNICITÀ DEL REATO - NON APPLICABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE.*

Il reato di costruzione abusiva è permanente, si protrae per tutta la durata dei lavori edilizi e cessa con la loro ultimazione, se non sopravviene desistenza volontaria. In caso di pronuncia di sentenza di condanna in primo grado, cessa la permanenza, con effetto interruttivo sulla prescrizione, ma, ove la condotta antigiuridica dell'agente persista in tutti i suoi elementi, il reato rimane unico e quindi, nell'ipotesi che vi sia stata pluralità di condanne, non deve applicarsi la continuazione, ma va determinata una pena unica. (V mass n 178369; (V mass n 164309; (V mass n 155383).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)