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Sez. 3, Sentenza n. 5780 del 15/03/1988 Ud. (dep. 10/05/1988) Rv. 178369 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA - SEQUESTRO PENALE - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PERMANENZA - RIPRESA DEI LAVORI - ULTERIORE AUTONOMO REATO.*
Stato
decisa il 1988-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178369-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA - SEQUESTRO PENALE - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PERMANENZA - RIPRESA DEI LAVORI - ULTERIORE AUTONOMO REATO.*

Il provvedimento di sequestro penale interrompe la permanenza del reato di costruzione abusiva perché sottrae all'imputato la disponibilità, di fatto e di diritto, dell'immobile, tanto che lo stesso imputato, qualora riprenda i lavori edili abusivi dopo il dissequestro dell'immobile, commette un ulteriore autonomo reato. (Conf mass n 164309; (Conf mass n 155383).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)