Sez. 3, Sentenza n. 8691 del 17/05/1982 Ud. (dep. 05/10/1982) Rv. 155383 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
In tema di costruzione edilizia abusiva, la permanenza del reato cessa con l'ultimazione dei lavori relativi all'intero manufatto, quando la condotta antigiuridica dell'agente prosegua fino all'ultimazione dell'opera ovvero al momento della cessazione dei lavori, quando vi sia stata l'effettiva interruzione della attività costruttiva. (nella specie, i lavori abusivi in itinere erano stati interrotti a seguito dell'avvenuto sequestro del manufatto eseguito su ordine del pretore).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)