Sez. 2, Sentenza n. 2452 del 15/12/1978 Ud. (dep. 10/03/1979) Rv. 141365 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - IMMANENZA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - IMMANENZA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.*
Una volta consentito l'ingresso nel giudizio penale della parte civile a tutela dei propri interessi di natura civile, il giudice conserva solo il potere di verificare la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio e la connessione di questo con l'Azione penale, senza alcuna facolta di escludere la presenza della parte civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)